LO STATUTO - Missio Immaculatae International Onlus

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LO STATUTO

LA ONLUS

Lo Statuto

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- Finalità —L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità sociali ed umanitarie operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione e dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
In particolare, l’Associazione intende intervenire in Italia e all'estero, nelle aree del sottosviluppo ed in quelle colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche delle citate situazioni, al fabbisogno alimentare, alla cura delle malattie, al sostegno di malati, anziani, bambini ed in generale delle fasce più disagiate delle popolazioni in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Associazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari, che perseguano finalità analoghe a quelle della Associazione medesima.
L’Associazione non persegue finalità di lucro.

- Attività — L’azione si concretizza in modo particolare attraverso:
- donazioni benefiche, in denaro o in natura, inoltrate direttamente o tramite altre organizzazioni umanitarie;
- svolgimento di attività materiali per l'istruzione, il sostegno e l'integrazione delle persone e collettività svantaggiate, da parte degli Aderenti alla Associazione o di terzi, sia in Italia sia all'estero;
- sostegno, in ogni forma espresso, delle attività delle organizzazioni e strutture operanti in campo sociale e sanitario a livello internazionale o locale.
L’Associazione potrà promuovere e gestire tutte le iniziative direttamente connesse o comunque accessorie a quelle istituzionali, potrà inoltre accettare erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, società ed enti commerciali e non, anche di diritto pubblico, sia residenti sia esteri.
La Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà tra l'altro esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- inviare nei paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo personale specializzato nell'assistenza sociosanitaria, psicologica, economica e nella formazione professionale oltre al personale necessario all'accompagnamento dei beni e del denaro inviato, nonché al personale addetto all'organizzazione di servizi di assistenza in loco;
- organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sociale e in generale per finalità umanitarie di abitanti e collettività di paesi stranieri;
- organizzare raccolte di fondi e beni materiali da inviare nei paesi arretrati;
- realizzare e sostenere progetti di "adozione a distanza", compatibilmente con le leggi in materia;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, produzioni e proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche e artigianali e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire, anche attraverso propri rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari;
- svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni, anche multimediali, periodiche e librarie a carattere socio-culturale.
Art. 6 - L’associazione ed i suoi soci si impegnano a: a) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri al Paese in cui operano;b) ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati.
- Mezzi — Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal consiglio esecutivo; b) dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio; c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno accettati dal consiglio esecutivo. L’associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere.

 
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